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Nuovo forfetario: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Come si legge nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019  dell’Agenzia delle Entrate, “i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività”.

L’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, può essere applicata anche dalle imprese familiari e dalle aziende coniugali non gestite in forma societaria. Pure gli ex praticanti che iniziano una nuova attività sono ammessi al nuovo regime forfetario, anche nel caso in cui esercitano l’attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Questi i maggiori chiarimenti dell’Agenzia sulle modifiche al regime forfettario realizzate dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 145/2018).