1

Invio atti revisione partecipazioni societarie

La Corte dei Conti, con comunicato del 3 aprile 2019, ha informato che l’obbligo di trasmissione, alla competente Sezione di controllo, dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20, commi 1-3, del d.lgs. n. 175/2016, si ritiene adempiuto attraverso le modalità di seguito indicate.

Le Amministrazioni (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) accreditate sull’applicativo Con.Te devono trasmettere esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori.

Le Amministrazioni e gli enti invece non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione territorialmente competente.

Ancora, la Corte specifica che i provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi assoggettati al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259) devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it; quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali), devono essere inviati attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it