Cassazione: Imu ed eredi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6500 del 6 marzo 2019, nell’accogliere il ricorso presentato dai figli di un contribuente defunto, proprietario di un terreno edificabile, dichiara il carattere afflittivo assunto dalle sanzioni amministrative di carattere pecuniario imposte a seguito della violazione di norme tributarie.
Tali sanzioni, dovendosi inquadrare nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, non sono dovute dagli eredi, essendo connesse alla personalità del trasgressore. Da ciò consegue che alle sanzioni eventualmente previste sull’IMU si applica il principio di carattere generale dell’art. 7 della citata legge, il quale sancisce che: “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi”.
Dunque, trova conferma nell’orientamento dei giudici quanto già ritenuto dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 7 agosto 2015 secondo cui, in caso di decesso del contribuente, gli eredi sono tenuti al pagamento dell’imposta o della cartella intestata al parente defunto ma non sono tenuti a corrispondere l’eventuale sanzione. Va evidenziato, comunque, che condizione essenziale per l’applicabilità del principio è l’intervenuta accettazione dell’eredità.