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Fattura elettronica 2019: generalità e sanzioni

In base a quanto stabilito dalla normativa di riferimento l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda: i fornitori di beni e servizi verso le PA (obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma) le Pubbliche Amministrazioni (che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica) e gli intermediari, quali banche, commercialisti, imprese, vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma.

Sono invece sollevati dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  1. coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  2. coloro che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  3. i “piccoli produttori agricoli”, dispensati dall’emissione di fatture già prima che entrasse in vigore l’obbligo;
  4. le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso soggetti non residenti (comunitari ed extra-comunitari).

Quanto alle sanzioni per il mancato rispetto degli obbligo di fatturazione elettronica, la nuova normativa prevede:

  1. l’assenza di sanzioni nei primi 6 mesi (cfr. art. 10 del nuovo decreto fiscale): «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.»
  2. sanzioni light, ovvero sanzioni ridotte per i ritardi dopo il 1° luglio 2019; per chi entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, emette la e-fattura; ed infine per il committente/cessionario in caso di erronea detrazione Iva (o regolarizzazione).
  3. La possibilità di inviare la fattura entro 10 giorni dalla data di esecuzione.