Con provvedimento del 14 febbraio 2019 n. 37464, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione “Irap 2019” per l’anno 2018, con le relative istruzioni, annesse al suddetto provvedimento.
La trasmissione telematica del modello deve avvenire secondo le seguenti scadenze::
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del TUIR), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti IRES e per le Amministrazioni Pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
- per i soggetti IRES e per le Amministrazioni Pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.