Cooperazione tra Pa senza gara se accordo persegue interesse pubblico

Un accordo tra Pa è sottratto all’applicazione del codice degli Appalti e, dunque, può essere stipulato senza la gara preventiva, solo in costanza della garanzia che tale sinergia persegua l’interesse pubblico.

La Pa può occuparsi di servizi a favore di altre Amministrazioni al di fuori delle regole del codice dei Contratti pubblici solo laddove gli accordi soddisfino esigenze connesse al conseguimento di obiettivi comuni e di interesse pubblico. Una recente sentenza della I sezione del Tar Campania (548/2019) conferma questi profili applicativi dell’articolo 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico), comma 6* del Dlgs 50/2016.

*6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  2. b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
  3. c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
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