Il 2019 sarà l’anno della digitalizzazione del processo tributario, le cui modalità mutano, appunto, da analogiche in digitali. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto fiscale (decreto legge 119/2018 convertito con legge 136/2018) dispone che il processo tributario telematico si applicherà “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019“. Da ciò discende che il deposito telematico di atti e documenti, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali sarà obbligatorio* dal 1° luglio 2019 e che da quella data non sarà più possibile procedere con il deposito cartaceo.
Tra le novità anche la registrazione per l’accesso al portale da effettuarsi tramite PEC (posta elettronica certificata) e firma digitale e l’introduzione dell’udienza a distanza mediante supporti audiovisivi.
Grazie all’abbattimento del ricorso ad archivi cartacei e delle spese di trasferta dei funzionari, si stima in quasi 5 milioni di euro il risparmio conseguente a questa innovazione.
*Giustizia tributaria digitale 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16-bis:
(…)
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita’ telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle telematiche.