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Enti in dissesto o predissesto, nessuna sanzione per violazione patto stabilità

Lelimitazioni amministrativederivanti dalle sanzioni per violazioni del patto di stabilità o del saldo di competenza relativo all’anno 2016, accertate dalla Corte dei Conti per gli Enti in quel frangente in stato di dissesto o pre-dissesto, non si applicano. Dalla prima lettura di Anci e Ifel, le sanzioni disapplicate per effetto della norma introdotta con la legge di Bilancio sono: “riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio; limiti agli impegni di spesa corrente; divieto di indebitamento per gli investimenti; divieto di assunzione di personale; riduzione delle indennità di funzione; obbligo di versare entro 60 giorni l’importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato”.

Si desume ciò dal comma 828 del primo articolo delle legge Finanziaria  che recita: “Le limitazioni amministrative previste dall’articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.