Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome potranno chiedere, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, dunque al pagamento di debiti commerciali. La condizione richiesta per tale concessione è il riconoscimento di questi quali debiti fuori bilancio. Tale possibilità, normata dal comma 849 dell’articolo 1 della legge di Bilancio, è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere agli Enti Locali tali anticipazioni entro il limite massimo (comma 850) di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le Regioni e le Province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.