In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale numero 247 del 2017 e numero 101 del 2018, hanno analizzato Anci e Ifel in una prima lettura della legge di Bilancio, gli Enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. Da quest’anno dunque, già in fase previsionale opererà la coincidenza tra il vincolo di finanza pubblica e gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.