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Avanzi di amministrazione non sottoponibili a prelievo forzoso

In materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione, l’intervento della CorteCostituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, aveva elaborato un’interpretazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, inmateria di equilibri di bilancio degli enti territoriali. L’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo ma sono a disposizione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018. Dunque “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n.101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali èincluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e cioè che dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La Corte costituzionale, interpretando così l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha introdotto e confermato la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione.