L’assenza per visite mediche non può essere giustificata con un’autocertificazione
Secondo quanto affermato dall’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL 22 del 30 ottobre 2018, non è possibile autocertificare l’assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici da parte del dipendente pubblico. Ed infatti, l’art. 35, comma 9, del CCNL del 21.5.2018 prevede, quale giustificazione dell’assenza, una specifica attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.