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Illegittima la mancata messa a disposizione dei consiglieri del parere del revisore al bilancio di previsione

L’art. 174 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario sia presentato, unitamente agli allegati, entro il 15 novembre, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Tra tali allegati rientra il parere dell’organo di revisione che, perciò, deve essere messo a disposizione dei consiglieri nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento, sia allo scopo di necessaria conoscenza sia per la presentazione di eventuali emendamenti.

L’eventuale mancanza deve ritenersi illegittima, in quanto compromette il diritto dei consiglieri ad essere informati e ad esprimere consapevolmente il proprio voto: è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 25 settembre 2018, n. 759.

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