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Esenzione IVA per i servizi di accoglienza migranti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.74/E del 27 settembre 2018, fornisce importanti chiarimenti, a seguito di interpello di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) legge n.212/2000, circa i casi di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sui servizi di gestione dei centri migranti o richiedenti asilo politico.
L’amministrazione finanziaria, con riferimento ai servizi di cui sopra, specifica che, nell’ipotesi di un unico gestore (centri con capienza inferiore a 300 unità) di un servizio complesso, si ricade nell’ambito di applicazione delle disposizione di cui all’articolo 10, n. 21) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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