Con la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto sulla annosa questione dell’rilevanza dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai fini del saldo di finanza pubblica.
Originariamente, infatti, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, all’art. 9, sanciva che l’avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento non concorreva alla determinazione del predetto saldo. Operativamente, ciò comportava, per gli Enti, un peggioramento del saldo in virtù di quelle somme esigibili nell’anno, finanziate da avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione.
La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 247 del 2017, aveva affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’Ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso vincoli del pareggio di bilancio. Successivamente, con sentenza n. 101 del 2018, la medesima Corte è intervenuta dichiarando l’illegittimità del comma 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sancendo, di fatto, l’incostituzionalità della norma, definendola restrittiva e in contrasto alla richiamata sentenza del 2017. Per tale ragione, quindi, nell’esercizio 2018 – e, visto il tenore dell’intervento, negli esercizi futuri – gli Enti Locali possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, considerando tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione nel medesimo esercizio.