Il Comune in dissesto non può accedere al fondo rotativo per le demolizioni di abusi edilizi

Il fondo rotativo per le demolizioni delle opere abusive, previsto dall’art. 32 comma 12 del D.L. n. 269/2003, non può essere utilizzato dai Comuni in dissesto: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. Campania, nel parere n. 100 del 1° agosto 2018.

Ciò in quanto tale fondo deve qualificarsi come una vera e propria fonte di indebitamento (ex art. 202 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000), le cui somme rientrano nel Titolo V delle entrate, e non come una mera partita di giro. Secono i giudici, “L’attivazione del fondo rotativo al fine di dare copertura alle demolizioni giudiziali equivale, pertanto, a fronte di un recupero solo aleatorio, un vero e proprio indebitamento suscettibile di alimentare, in futuro, le condizioni di una nuova crisi finanziaria che il comune stesso, mediante la procedura di risanamento, è obbligato ad evitare“.

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