Il fondo rotativo per le demolizioni delle opere abusive, previsto dall’art. 32 comma 12 del D.L. n. 269/2003, non può essere utilizzato dai Comuni in dissesto: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. Campania, nel parere n. 100 del 1° agosto 2018.
Ciò in quanto tale fondo deve qualificarsi come una vera e propria fonte di indebitamento (ex art. 202 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000), le cui somme rientrano nel Titolo V delle entrate, e non come una mera partita di giro. Secono i giudici, “L’attivazione del fondo rotativo al fine di dare copertura alle demolizioni giudiziali equivale, pertanto, a fronte di un recupero solo aleatorio, un vero e proprio indebitamento suscettibile di alimentare, in futuro, le condizioni di una nuova crisi finanziaria che il comune stesso, mediante la procedura di risanamento, è obbligato ad evitare“.