Un utile minimo non rende necessariamente incongrua l’offerta in una gara di appalto
Secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 18 maggio 2018, n. 490), nel contesto della valutazione di congruità, l’offerta si ritiene seria ed affidabile anche laddove l’utile si riduca notevolmente, purché non risulti del tutto azzerato, atteso che non può essere fissata a priori, ai fini del giudizio di anomalia, una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi, invece, avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale nel suo insieme.
Risulta, pertanto, in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, ove si tenga conto delle ricadute positive in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum conseguibili dall’operatore economico in forza dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 3 dicembre 2013, n. 2681; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 10 settembre 2013, n. 4212; TAR Toscana, sez. I, sent. 9 maggio 2013, n. 742; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 23 luglio 2012, n. 4206; sez. VI, sent. 16 gennaio 2009, n. 215).
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