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solo i Comuni dichiarati turistici possono adottare l’imposta di soggiorno

L’art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011 dispone che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”.
La norma deve essere letta secondo il cono prospettico dei principi di cui all’art. 23 Cost., che pone la riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali; tale riserva costituisce uno dei principi cardine dell’obbligazione tributaria, ponendosi quale guarentigia del cittadino sulle scelte di rilevanza tributaria di una manifestazione di ricchezza; il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. opera, quindi, sul piano formale, per cui è la legge istitutiva del prelievo tributario che deve disciplinarne gli aspetti fondamentali, individuandone i soggetti passivi (o i criteri per identificarli), il presupposto e la misura del tributo, attraverso l’indicazione dell’aliquota massima o la fissazione dei criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’Autorità chiamata ad applicare l’imposta.

 

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