Modifiche al comma 5 e nuovo comma 5-bis dell’art. 243-bis del TUEL
La nuova legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto una rivoluzionaria modifica all’art. 243-bis del D.lgs. 27 agosto 2000, n. 267 in merito alla durata del piano di riequilibrio per gli enti in pre-dissesto finanziario. Il comma 888 della citata legge di bilancio, infatti, ha modificato il comma 5 dell’art. 243-bis, variando la durata del piano pluriennale dagli originari 10 anni, ad un range temporale che va dai quattro ai venti esercizi finanziari. Ciò in considerazione della rilevanza della massa passiva del piano rispetto agli impegni del titolo I della spesa, e quindi, ai debiti di funzionamento dell’Ente. La dimensione e le componenti delle passività da iscrivere nel piano di riequilibrio sono di norma già determinate sulla base delle risultanze di ciascun piano.
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