Split payment e acconto iva: ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate

Lo scorso 15 dicembre, con la circ. n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull’acconto IVA per i soggetti che adottano lo split payment, diramando ogni dubbio interpretativo in merito al calcolo dell’acconto IVA con il metodo storico per i soggetti (Pubbliche Amministrazioni) che già dal 1 gennaio 2015 adottano il meccanismo della scissione dei pagamenti. I tecnici dell’Agenzia hanno ricordato, a conclusione della citata circolare, che le speciali modalità di calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2017, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti. I soggetti passivi IVA (Pubbliche Amministrazioni) che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti.

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