L’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) mediante comunicato del 13 dicembre 2017 rende noto che in caso di pagamento di retribuzioni di risultato in anni successivi rispetto a quello di maturazione, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione degli emolumenti avviene nell’annualità ancora successiva a quella di maturazione, in considerazione delle procedure di liquidazione normalmente adottate.
Di contro, se nello stesso periodo d’imposta sono erogati eccezionalmente compensi arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, può essere che il maggior ritardo nel pagamento delle somme relative ai periodi più vecchi sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.
È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017.