La funzione di revisione economico-finanziaria in forma associata è possibile solo nelle unioni di comuni

L’art. 30 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo”.

Tale disposizione individua nello strumento della “convenzione” la modalità operativa, per gli enti locali, attraverso la quale realizzare l’esercizio associato di “funzioni” e “servizi”, come disciplinato dai successivi art. 31 (Consorzi), art. 32 (Unione di comuni) e art. 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni).

Lo stesso TUEL, con la norma di cui all’art. 234, comma 3 bis, in ordine all’esercizio in forma associata della funzione di revisione economico finanziaria, prevede che “nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico – finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione”.

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