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Trattamento delle differente da rettifiche da consolidamento

Le operazioni di consolidamento tra le appartenenti del Gruppo amministrazione Pubblica comportano delle rettifiche di importi scaturenti da operazioni tra infragruppo. Difatti, prima di procedere alle operazioni di consolidamento, la capo gruppo richiede alle proprie controllate o partecipate, una serie di informazioni finanziari, patrimoniale ed economiche propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato. Tra queste informazioni, necessario che vengano esposte tutte le operazioni che nel corso dell’esercizio sono state poste in essere tra enti o imprese infragruppo, di modo che si possa procedere all’elisione contabile di tali poste. Infatti, il bilancio consolidato è l’espressione contabile del rapporto del gruppo di amministrazione pubblica con le economie terze, di modo che possa raffigurare il gruppo imprese come unica entità e il rapporto di queste con terzi. Per cui, individuate le operazioni infragruppo, si procede alla rettifica contabile di tali rilevazioni: ad esempio, vengono stornati costi e ricavi relativi a compravendite o trasferimenti interni al gruppo, crediti e debiti reciproci, pagamento di dividendi.

Può accadere, che determinate elisioni, però, non mostrino un saldo neutro, bensì una differenza (positiva o negativa) che, di fatto, modifica il risultato economico dell’esercizio o il patrimonio netto. La differenza scaturente da tali rettifiche, se negativa, andrà iscritta nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato imputandola alla voce “Riserva di consolidamento” o al “Fondo di Consolidamento per rischi e oneri futuri”. Viceversa, la differenza positiva può essere iscritta alla voce “Avviamento” dell’attivo dello Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni Immateriali, oppure può essere creata apposita voce nell’attivo patrimoniale “Differenza da Consolidamento”. Eventualmente, la differenza positiva può essere detratta dalla voce Riserve da Consolidamento se già esistente.