Il contribuente ha diritto alla riduzione della TARSU se il servizio viene svolto in modo gravemente difforme rispetto al previsto: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. V civile, nell’ordinanza 27 settembre 2017 n. 22531: i giudici, nel decidere una controversia avviata dalla società proprietaria di un hotel nella città di Napoli circa l’importo dovuto per la TARSU dinanzi ad un servizio nettamente insufficiente, hanno affermato che il comma 4 dell’art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993 dispone che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2”, ossia il tributo è dovuto nella misura del 40%.
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