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La TOSAP è dovuta anche dall’occupante di fatto

Con la sentenza n. 21698 del 19 settembre 2017 la Corte di Cassazione, sez. VI civile, ha chiarito che la TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) è dovuta anche nel caso in cui l’occupazione non sia assistita da un valido titolo giuridico e, quindi, sia di fatto abusiva.

Secondo i giudici, infatti, il presupposto della TOSAP è costituito dal solo fatto materiale dell’occupazione del suolo, di qualsiasi natura, di spazi e aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. Di conseguenza, diventa irrilevante l’esistenza o meno di un provvedimento che renda legittimo il godimento e l’utilizzo del bene.