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Le dichiarazioni dei cittadini ai fini Tarsu hanno validità fino alla successiva variazione

In materia di TARSU il comma 1 dell’art. 72 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 dispone espressamente che “L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato”.

È evidente che la norma consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla conseguente iscrizione a ruolo, quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti, sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.

Trattasi di una legittima facoltà riconosciuta in diverse occasioni anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass., sez. V, sent. n. 22248/2015; sent. n. 7818/2004; sez. trib., ordinanza 2 agosto 2017, n. 19).

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