La TIA (tariffa igiene ambientale) nel caso delle attività florovivaistiche
Interdata Cuzzola Srl

Con al sent. n. 18498 del 26 luglio 2017, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ha chiarito l’applicazione della TIA alle attività florovivaistiche, precisano che l’esclusione dalla tassazione può riguardare solo le aree adibite alla coltivazione dei prodotti e al deposito di attrezzature e materiali, mentre devono essere assoggettati ad imposizione i locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!