Nessuna giustificazione per il mancato rispetto del termine di approvazione delle tariffe TARI
Come è noto, le tariffe e le aliquote TARI devono essere deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). È possibile ipotizzare un’approvazione motivata da circostanze particolari ed eccezionali oltre il suddetto termine?
La questione è stata sottoposta all’attenzione dei giudici amministrativi in diverse occasioni, con esito negativo.
Ad esempio, recentemente il TAR Molise, con la sent. 8 giugno 2017 n. 222, si è trovato a giudicare l’operato di un Comune che non è riuscito a rispettare il termine per fattori esterni alla volontà dell’Ente: in estrema sintesi, il Comune, considerata l’esigenza di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, aveva modificato le tariffe TARI tenendo conto del fatto che costo di conferimento dei rifiuti in discarica, predisposto dalla Comunità Montana alla quale l’Ente locale apparteneva, era stato predisposto e notificato allo stesso Comune solo pochi giorni prima della scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio, con conseguente mancato rispetto del termine per colpa di terzi.
I giudici, però, non hanno accolto la tesi del Comune, affermando che l’effetto dell’inapplicabilità delle tariffe approvate oltre il termine deriva direttamente dalla legge, in particolare, dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; secondo il TAR Molise, perciò, il giudice amministrativo, laddove riscontri il superamento del termine medesimo, deve necessariamente pronunciare l’annullamento della deliberazione a prescindere dai suoi contenuti.
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