Segnaliamo l’interessante risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e della Finanze, in materia di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, facoltà prevista dall’art. 193 comma 3 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si tratta di un argomento di sicuro interesse per gli enti e che andremo ad illustrare in questa uscita e nella prossima.
La seconda noma citata prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Trattasi di disposizione oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno chiarito come al termine dalla stessa stabilito per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione, debba riconoscersi natura senz’altro perentoria. A questa conclusione la giurisprudenza amministrativa e contabile è pervenuta tenendo conto delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inosservanza del termine fissato dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in discorso, che consistono nella proroga ope legis delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti e nella mancanza di effetti per l’anno in corso di eventuali deliberazioni tardive.
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