La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8581 del 30/03/2017, ha ribadito che l’autorimessa di pertinenza dell’abitazione è soggetta alla TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), consolidando il proprio orientamento in materia. In ogni caso, secondo i giudici, rimane salva la possibilità, a carico del contribuente, di dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti e che, pertanto, deve essere escluso dalla tassazione.
Come è noto, l’art. 62 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) precisa che il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”.
L’esclusione dalla tassazione di alcune parti dei locali in quanto non idonee a produrre rifiuti è subordinata ad una opportuna delimitazione delle stesse e, soprattutto, alla presenza di documentazione idonea a comprovare il diritto all’esclusione (Cassazione, pronunce nn. 17599/2009 e 11351/2012).
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