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Il termine di approvazione delle aliquote TARI è inderogabile

Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”. Con riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilacio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Si tratta di un adempimento particolarmente delicato per i Comuni in quanto in diverse occasioni dalla giurisprudenza (cfr., recentemente, TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 28 gennaio 2018, n. 57; sent. 8 aprile 2016, n. 392; TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 11 maggio 2016, n. 2400; TAR Piemonte, sez. I, sent. 12 dicembre 2016, n. 1509; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808) ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).

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