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L’approvazione delle tariffe Tari da parte del comune

Come è noto, la giurisprudenza riconosce che la TARI (tassa rifiuti) è una tassa e, conseguentemente, deve essere commisurata non al reddito del soggetto passivo ma all’entità del servizio reso (in tal senso, ex multis, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 23 marzo 2017 n. 3828).

Più specificamente, la fissazione di tale tassa da parte del Comune risulta governata dal principio comunitario secondo cui “chi inquina paga” (espressamente richiamato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) e, pertanto, la determinazione delle relative tariffe deve essere strettamente correlata ad una previa dettagliata valutazione delle singole situazioni, ossia deve ragionevolmente fondarsi su un’accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e/o sottocategorie appositamente individuate, utile e imprescindibile ai fini della congrua fissazione dei “coefficienti” ad ognuna di esse applicabile.

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