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La sospensione del potere di aumento dei tributi locali dopo la legge di stabilità 2017: operatività ed eccezioni

L’art. 42 della Legge n. 232/2016 (meglio nota come Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha previsto alcune importanti modifiche anche nel settore dei tributi locali.

Come è noto, la precedente Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) aveva già previsto, per il 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli e alle tariffe applicate nel 2015. Adesso, la sospensione è stata prolungata anche per il 2017.

In ogni caso, il Legislatore già nel 2016 aveva previsto delle eccezioni che vengono mantenute anche per l’anno in corso. Infatti, la sospensione continua a non applicarsi:

  • per la TARI (tassa per i rifiuti): la motivazione può essere individuata nella circostanza che tale tassa risponde a logiche di copertura totale del piano finanziario di gestione dei tributi;
  • per gli enti locali in situazione di pre-dissesto ex art. 243 bis del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000);
  • per gli enti locali in situazione di dissesto ex artt. 246 e ss. del TUEL.

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