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Applicazione IRAP Commerciale: senza Contabilità IVA non si può applicare il metodo IRAP Commerciale

Il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istitutivo dell’Imposta regionale sulle attività produttive, così come modificato dal D.lgs. 10 aprile 1998 n. 137, nell’art. 3 indica i soggetti passivi dell’imposta, ricomprendendovi alla lettera e) gli enti pubblici e privati di cui all’art. 73, comma 1, lettera c (ex art. 87) del T.U. n. 917 del 1986 (gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 74 (ex art. 88)  (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni), nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Gli articoli 5 e 10 prevedono rispettivamente i criteri per la determinazione della produzione netta per le società e per gli enti pubblici, tuttavia, in essi non compare alcun riferimento relativo alla classificazione delle attività da considerarsi commerciali per gli Enti Pubblici.

L’ interrogativo è stato dissipato dalla circolare n. 11 del 6 marzo 2000 relativa alle modalità di applicazione dell’IRAP da parte delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

Infatti, in suddetta circolare, in corrispondenza delle indicazioni fornite ai fini della determinazione della base imponibile, si legge: “Per gli enti pubblici che, viceversa, hanno optato per la quantificazione della base imponibile, relativamente alle attività commerciali, con il metodo reddituale, si precisa che si considerano commerciali quelle attività che rilevano ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all’art. 74, comma 1 del TUIR (ex art. 88), esclusi dall’imposta reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini IVA”.

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