Aliquota iva ridotta per le prestazioni socio-sanitarie
Il comma 960 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto una nuova aliquota IVA ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.
La lettera a) del menzionato comma 960, infatti, riformula l’art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo: “L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34, relativo al regime speciale previsto per i produttori agricoli.”
In particolare, la nuova parte II-bis della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 – introdotta dalla lettera c) del citato comma 960 – prevede, al n. 1), che siano soggette alla nuova aliquota IVA del 5 per cento determinate prestazioni (socio-sanitarie, assistenziali ed educative) rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti.
La precedente disciplina, in materia di operazioni socio-sanitarie e assistenziali, riferita alle disposizioni contenute nel vecchio art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, prevedeva l’applicazione, oltre che dell’aliquota ordinaria al 22%, anche di un’aliquota ridotta, pari al 10%, e di un’aliquota super-ridotta, pari al 4%.
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