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Le istruzioni del modello IVA 2017 aprono all’utilizzo in detrazione IVA da IVA, ma discostano da quanto previsto dal DL 193/2016

A seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016 all’art. 8 (comma da 6-bis a 6-quinquies) del D.P.R. 322/98, è ora possibile emendare una dichiarazione IVA, già validamente presentata, mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore o a sfavore, entro il termine previsto per l’esecuzione dell’attività di accertamento di cui all’art.57 del D.P.R. 633/72.

Conformemente alle disposizioni normative e alle istruzioni della dichiarazione IVA 2017, per l’anno d’imposta 2016, l’Ente è tenuto a compilare il quadro VN, di nuova istituzione, nel quale deve essere esposto il credito emergente dall’integrativa presentata nel 2016, su modello conforme all’anno d’imposta 2013.

La compilazione del quadro VN prevede la seguente rappresentazione dei fatti:

·         Nel “rigo VN1 col.1 – anno” dev’essere indicato 2013 (anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata nel 2016);

·         Nel “rigo VN1 col.3 – maggior credito” dev’essere indicato l’ammontare di 20.000 euro, cioè la “maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa”;

Dalla lettura delle istruzioni, si desume che la compilazione del quadro VN, è necessaria per creare un collegamento per la dichiarazione dell’anno per il quale si è stata operata la rettifica (nell’esempio 2013) e quella relativa all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore (nell’esempio 2016), evitando di dover intervenire anche sulle dichiarazioni intermedie (2014 e 2015), se si intende utilizzare il credito in compensazione tramite F24.

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