Ricordiamo che si avvicina la scadenza del 30 novembre, termine da rispettare per le variazioni di bilancio secondo quanto previsto dall’art. 175 comma 3 del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000).
Fanno eccezione, secondo quanto disposto dalla citata disposizione, alcune ipotesi: ad esempio, l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.