Errori nel riaccertamento dei residui? Ecco come sanarli
Come comportarsi se ci accorgiamo che sono statu commessi degli errori nel riaccertamento straordinario dei residui previsti dall’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011?
Posto che gli errori devono essere sanati prima possibile, la strada corretta da seguire è stata indicata dalla Corte dei conti: secondo la sez. regionale di controllo della Calabria (deliberazione n. 52/2016), visto che il riaccertamento straordinario deve considerarsi atto unico, non frazionabile né ripetibile, le doverose rettifiche per rimediare agli errori “potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”, avente cadenza annuale. In concreto, ciò significa che la Giunta dovrà deliberare il corretto riaccertamento, sanando gli errori, e presentarsi dinanzi al Consiglio per ottenere il voto favorevole.
Alla luce delle indicazioni dei giudici contabili, perciò, è doveroso effettuare le verifiche ed intervenire tempestivamente per correggere gli errori.