Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, è ammessa la facoltà di poter rettificare o integrare la dichiarazione validamente presentata, con una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
La Dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (nel nostro caso entro il 30 settembre 2017), barrando la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito potrà essere utilizzato in compensazione, oppure richiesto a rimborso.
La Dichiarazione integrativa diversa da quella a favore, invece, deve essere presenta, barrando l’apposita casella:
- nelle ipotesi di ravvedimento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (30 settembre 2017), sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali. Per ricevere informazioni sull’iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it