Applicazione del diritto di rivalsa, ex art. 60 comma 7 del dpr n. 633/1972, nei confronti di soggetti che applicano la scissione dei pagamenti (art. 17-ter del dpr n. 633/1972)
Importanti novità sono state introdotte dalla risoluzione n. 75/E dell’Agenzia delle Entrate, del 14 settembre 2016, in tema di Scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del DPR 633/1972.
Come ormai noto, in riferimento alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione, la Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), ha introdotto una nuova modalità di versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, definita “scissione dei pagamenti” o Split Payment (art. 1 comma 629 lett. b)). Il meccanismo di applicazione della norma prevede che l’imposta venga liquidata direttamente dall’acquirente (Pubblica Amministrazione) all’Erario, non riversandola al Fornitore. L’onere della liquidazione, quindi, cade in capo alla Amministrazione acquirente, al fine di scoraggiare l’evasione da riscossione dell’IVA. Si tratta di un trasferimento in termini di obbligo di versamento, che non comporta la traslazione della soggettività passiva.
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