Tutela della libertà e della privacy dei dipendenti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18302 del 19.09.2016, ha ribadito il principio per cui è illegittima l’installazione di apparecchi e software che consentano controlli approfonditi sulla posta elettronica, sulle telefonate e sulla navigazione internet del lavoratore, se non sono preventivamente esperite le procedure di autorizzazione (sindacale o amministrativa), previste dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, e se non sono rispettati gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice della Privacy.
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