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La registrazione dei corrispettivi e delle fatture per i corrispettivi

L’art. 24 del D.P.R. n. 633/72 prevede che la registrazione dei corrispettivi vada operata, distintamente, con riferimento sia all’aliquota applicabile, sia all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni non imponibili, sia alle cessioni ai viaggiatori stranieri (art. 38-quater decreto IVA) e sia alle operazioni esenti.

Di conseguenza, la loro registrazione deve essere effettuata, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, invece, la registrazione dei corrispettivi realizzati da sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente.

Inoltre, come ampliamente indicato dalla normativa IVA, i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/72, quindi il commercio al minuto e assimilati, nel caso di emissione di fattura di vendita con contestuale rilascio di scontrino fiscale, hanno la facoltà di registrare l’operazione di vendita o nel registro delle fatture di vendita o all’interno del registro dei corrispettivi.

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