L’assegno alimentare del dipendente sospeso dal servizio
La sospensione dal servizio del dipendente pubblico, evento raro in passato ed oggi, purtroppo, molto più frequente, determina tutta una serie di effetti di notevole rilevanza giuridica ed economica. La materia avrà ancor più interesse laddove si pensi che le norme ancor più punitive e repressive, all’esame del Governo e del Parlamento, dovrebbero causare un aumento esponenziale dei casi di sospensione dal servizio. Il primo e più importante effetto che si determina, ad esempio in presenza della sottoposizione del dipendente a misura cautelare, è che, come volgarmente si dice in tali, viene disposta la riduzione del 50% dello stipendio. In realtà, invece, si tratta di un emolumento che ha natura e funzione diversa e differente dalla retribuzione, che è il corrispettivo per la prestazione lavorativa: in assenza di prestazione viene corrisposto un assegno alimentare, finalizzato, appunto, al sostentamento ed alle minime esigenze vitali, in attesa del ripristino del rapporto, ovvero della sua risoluzione. È corretto interrompere sia la cessione del quinto sia la delega di finanziamento, sino a quando non sarà nuovamente riconosciuto lo stipendio per intero, in quanto, in tali casi, non si tratta di una vera e propria retribuzione, bensì di un assegno alimentare, che, in quanto tale, non è soggetto a trattenute, addirittura non essendo soggetto neanche alle ritenute previdenziali. Sul punto la giurisprudenza non lascia adito a dubbi.
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