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Il pignoramento dello stipendio: regole pratiche-operative

Il tema del pignoramento presso terzi coinvolge un numero sempre crescente di persone, specie in una congiuntura di crisi economico-finanziaria, che appare costantemente in procinto di terminare, ma, ad oggi, mai realmente conclusa. Effettivamente, soprattutto a causa del largo uso (ed abuso) fattone da parte dei concessionari della riscossione ed in primis da Equitalia, il tema del pignoramento presso terzi della pensione e dello stipendio è diventato tragicamente di attualità. Esempio: dato uno stipendio di 1.500,00 euro mensili al netto delle trattenute fiscali, assicurative e contributive e non delle cessioni in corso, la cifra pignorabile è 750,00 euro mensili. Se esiste, già in corso, un pignoramento e due cessioni, la somma di Euro 750,00 è già impegnata e, quindi, il creditore ultimo pignorante deve attendere la conclusione delle precedenti trattenute per poi potersi soddisfare. È bene chiarire e ripetere, invece, che se vi sono, accanto alla quota cedibile/pignorabile, altri debiti rateali, che riducono ulteriormente la quota “vitale” degli ulteriori 750,00 euro, gli stessi sono irrilevanti ai fini del calcolo della quota cedibile/pignorabile, con tutti i problemi di sovra-indebitamento che ciò determina e comporta.

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