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Sentenza rivoluzionaria sulla Tosap – Corte di Cassazione 1 giugno 2016, n. 11449

Appare quanto mai rivoluzionaria la sentenza 1 giugno 2016, n. 11449 della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto da un Condominio avverso il Comune di Livorno; la controversia verteva sull’assoggettamento o meno del condominio alla Tassa di Occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) per installazione di griglie di areazione dei garage sottostanti il condominio.

La Tassa in questione trova la sua disciplina all’interno del Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che ha abrogato gli artt. 192 e s.s. del R.D. del 14 settembre 1931 (Testo unico per la Finanza Locale – TUFL). Sono soggette al Tributo, ai sensi dell’art. 38 del citato Decreto, “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.

La tassa è dovuta “al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”, secondo quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 507/1993.

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