La sentenza della Cassazione n. 11868 del 09.06.2016, ha ritenuto che “l’art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, non è stato espunto dall’ordinamento ma resta tuttora in vigore limitatamente ai rapporti di lavori di cui all’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001”. La domanda nasce spontanea: il solito problema di drafting legislativo oppure una precisa volontà politica di favore nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?
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