PEG – Piano Esecutivo di Gestione
Il Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art. 169 del D.lgs. 267/2000, così come novellato dall’art. 74 del D.lgs. 118/2011, trova collocazione all’interno del punto 10 dell’allegato principio applicato 4/1, concernente la programmazione di bilancio.
In esso sono stati ricondotti il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui agli artt. 108 e 197 del TUEL, ed il Piano delle performance, di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009.
Il punto 10 del principio 4/1, allegato al D.lgs. n. 118/2011, statuisce che il Piano Esecutivo di Gestione è quel documento che permette di declinare, in maggior dettaglio, la programmazione operativa dell’Ente contenuta nel DUP all’interno della Sezione Operativa. Il PEG ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e, altresì, in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili di servizi. Si configura come uno strumento di raccordo tra l’amministrazione/organo esecutivo e i responsabili dei servizi, in quanto collega gli indirizzi e gli obiettivi posti dall’amministrazione con i responsabili dei servizi, attribuendo agli stessi le risorse necessarie all’espletamento ed al conseguimento dei prefati obiettivi.
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