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IVA e ritenute sui premi

L’assegnazione dei premi ai vincitori non rientra nel campo di applicazione dell’IVA – art. 2, comma 3, lett. m) D.P.R. n. 633/72 – e non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA: non vi è perciò l’obbligo di fatturazione a carico dell’Ente promotore.

Se, però, i partecipanti sono professionisti titolari di partita IVA, per il principio di assorbenza per cui tutti i ricavi inerenti la professione costituiscono base imponibile, devono essere assoggettati anche a tale imposta.

Qualora un Ente decida di istituire un concorso, o una manifestazione, in cui sono previste vincite, entra in gioco una categoria reddituale nuova, ovvero quella dei proventi scaturiti da operazioni a premio descritti dall’art. 67 del TUIR.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali. Per ricevere informazioni sull’iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it