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Gestione provvisoria

Gli enti che non hanno approvato il bilancio previsionale al 30.04.2016, operano ora in regime di gestione provvisoria.

In attuazione del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sull’armonizzazione contabile dei bilanci degli enti pubblici, la mancata approvazione del bilancio previsionale, come disposto dall’art. 163 del TUEL, alla data del 30.04.2016, comporta l’adozione da parte degli enti della gestione provvisoria, caratterizzata da diversi vincoli di natura contabile e finanziaria.

Gli istituti dell’esercizio provvisorio – tipo gestione in cui si trova l’ente fino alla data ultima di approvazione del bilancio previsionale – e della gestione provvisoria – gestione in cui si trova l’ente decorso il termine ultimo di approvazione del bilancio previsionale e fino all’approvazione dello stesso, disciplinati dall’art. 163 del TUEL, sono finalizzati a consentire all’Ente, in assenza di approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016, di continuare a svolgere e porre in essere tutte quelle operazioni di gestione finanziaria, nei limiti e modi dettati dalla disciplina normativa vigente.

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