Applicazione iva e cessazione dell’attività professionale
Interdata Cuzzola Srl

Un argomento sicuramente di grande importanza ai fini fiscali – e da sempre fonte di dubbio per i professionisti – riguarda la questione dell’assoggettamento a tassazione, oppure no, ai fini IVA dei compensi percepiti dopo la cessazione dell’attività professionale e inerenti prestazioni precedenti la cessazione.

Su questo punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 21 aprile 2016, n. 8059, ha ritenuto tassabili, ai fini Iva, i compensi riscossi dopo la cessazione dell’attività professionale e relativi a “prestazioni” riferibili all’attività del professionista prima della cessazione.

In particolare, il Supremo Collegio, accogliendo l’impostazione concettuale assunta dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E, ha pronunciato il principio di diritto secondo cui: “Il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.

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